
Il Regno del Marocco
il Ministero degli Affari Esteri
della Cooperazione Africana e dei Marocchini Espatriati

SM il Re Mohammed VI presiede l’apertura dell’anno legislativo
«Stato musulmano sovrano, attaccato alla propria unità nazionale e alla propria integrità territoriale, il Regno del Marocco intende preservare, nella sua pienezza e nella sua diversità, un’identità nazionale unita e indivisibile. La sua unità, forgiata dalla convergenza delle sue componenti arabo-islamica, amazigh e saharo-hassani, si è nutrita ed è stata arricchita dai suoi affluenti africano, andaluso, ebraico e mediterraneo.
La preminenza riconosciuta alla religione musulmana in questo quadro di riferimento nazionale si accompagna all’attaccamento del popolo marocchino ai valori di apertura, moderazione, tolleranza e dialogo, per una comprensione reciproca tra tutte le culture e le civiltà del mondo.
Consapevole della necessità di rafforzare il proprio ruolo sulla scena internazionale, il Regno del Marocco, membro attivo delle organizzazioni internazionali, si impegna ad aderire ai principi, ai diritti e agli obblighi sanciti nelle rispettive carte e convenzioni. Ribadisce il proprio attaccamento ai diritti umani, così come sono universalmente riconosciuti, nonché la propria volontà di continuare ad adoperarsi per la salvaguardia della pace e della sicurezza nel mondo.»
Preambolo della Costituzione del Regno del Marocco
La Monarchia
La Costituzione del 2011 ha consacrato il Regno del Marocco come una monarchia costituzionale, democratica, parlamentare e sociale. Il regime costituzionale del Regno si fonda sulla separazione, l’equilibrio e la collaborazione tra i poteri, nonché sulla democrazia partecipativa e cittadina, e sui principi della buona governance e della correlazione tra responsabilità e obbligo di rendicontazione.
Il Re è il garante dell’indipendenza del Paese e dell’integrità territoriale del Regno nei suoi confini autentici. Egli esercita tali prerogative mediante dahir (decreto reale), in virtù dei poteri che gli sono espressamente attribuiti dalla Costituzione (articolo 42).
L’articolo 43 stabilisce che la Corona del Marocco e i suoi diritti costituzionali sono ereditari e si trasmettono di padre in figlio, in linea maschile diretta, secondo l’ordine di primogenitura di Sua Maestà il Re.
Il Re nomina il Capo del Governo tra i membri del partito arrivato in testa alle elezioni della Camera dei Rappresentanti, nonché i ministri, su proposta del Capo del Governo. Presiede il Consiglio dei ministri, composto dal Capo del Governo e dai ministri. Può revocare i ministri di propria iniziativa o su proposta del Capo del Governo. Può inoltre sciogliere entrambe le Camere del Parlamento, o una di esse.
È sempre il Re a nominare, su proposta del Capo del Governo e su iniziativa del ministro competente, il governatore della Banca Centrale, gli ambasciatori, i walis e i governatori (prefetti di regioni e province), nonché i responsabili delle amministrazioni incaricate della sicurezza interna del Regno e dei dirigenti degli enti e delle imprese pubbliche strategiche.
Il Capo del Governo nomina gli altri funzionari civili dell’amministrazione pubblica e alle alte funzioni negli enti e imprese pubbliche.
Il Re è anche il Capo Supremo delle Forze Armate. A tale titolo, presiede il Consiglio Superiore di Sicurezza, organo consultivo sulle strategie di sicurezza interna ed esterna del Paese e sulla gestione delle situazioni di crisi. Presiede anche il Consiglio Superiore del Potere Giudiziario e il Consiglio Superiore degli Ulema, nella sua qualità di Comandante dei Credenti.
L’articolo 41 della Costituzione stabilisce: «Il Re, Amir Al Mouminine, vigila sul rispetto dell’islam. È garante della libertà di culto. Presiede il Consiglio Superiore degli Ulema, incaricato di esaminare le questioni che egli sottopone». Il medesimo articolo precisa: « Il Re esercita, mediante dahir, le prerogative religiose inerenti all’istituzione dell’Imarat Al Mouminine, che gli sono attribuite in via esclusiva dal presente articolo ».
L’articolo 42 dispone che: « Il Re è Capo dello Stato, suo Rappresentante Supremo, Simbolo dell’unità della Nazione, Garante della continuità dello Stato e Arbitro Supremo tra le istituzioni. Vigila sul rispetto della Costituzione, sul buon funzionamento delle istituzioni costituzionali, sulla protezione della scelta democratica, dei diritti e delle libertà dei cittadini e delle collettività, e sul rispetto degli impegni internazionali del Regno ».
Il Parlamento
Il Parlamento è composto da due Camere i cui membri detengono il mandato della Nazione. I 395 membri della Camera dei Rappresentanti sono eletti per cinque anni a suffragio universale diretto.
Il Presidente della Camera dei Rappresentanti, i membri dell’Ufficio di Presidenza, nonché i presidenti delle Commissioni permanenti e i loro uffici, sono eletti all’inizio della legislatura e successivamente al terzo anno della stessa, durante la sessione di aprile, per il restante periodo della legislatura. I membri della Camera dei Consiglieri sono eletti per nove anni a suffragio universale indiretto. Sono designati, per tre quinti, in ciascuna regione, da un collegio elettorale composto da rappresentanti delle collettività locali, e per i restanti due quinti da collegi elettorali composti da eletti delle camere professionali e da membri eletti a livello nazionale da un collegio elettorale composto da rappresentanti dei lavoratori.
Il Parlamento si riunisce in due sessioni l’anno, e una sessione straordinaria può essere convocata su richiesta della maggioranza assoluta di una delle due Camere o del Governo.
Le sedute sono pubbliche e ciascuna Camera adotta un proprio regolamento interno, la cui conformità alla Costituzione è sistematicamente verificata dal Consiglio Costituzionale. Il Presidente della Camera dei Rappresentanti è eletto all’inizio della legislatura e durante la sessione di aprile del terzo anno della stessa; il Presidente della Camera dei Consiglieri è eletto all’inizio della sessione di ottobre e ad ogni rinnovo della Camera.
Le competenze del Parlamento riguardano la produzione legislativa e il controllo dell’azione di governo.
Produzione legislativa: come in tutti i regimi parlamentari, l’iniziativa legislativa spetta congiuntamente al Primo Ministro e ai membri del Parlamento. I progetti di legge vengono presentati all’Ufficio di una delle due Camere.
Controllo dell’azione governativa: si esercita attraverso interrogazioni parlamentari, commissioni d’inchiesta e la responsabilità del Governo.
Il Governo
Il Re nomina il Capo del Governo tra i membri del partito che ha ottenuto la maggioranza alle elezioni legislative. Il Capo del Governo propone al Re la lista dei ministri e degli altri membri dell’esecutivo.
Il Governo è responsabile di fronte al Re e al Parlamento.
« Dopo la nomina dei membri del Governo da parte del Re, il Capo del Governo presenta ed espone davanti alle due Camere del Parlamento riunite il programma che intende attuare » (articolo 88 della Costituzione del 2011). Tale programma deve delineare gli orientamenti generali dell’azione che il Governo intende condurre nei diversi settori dell’attività nazionale, in particolare in quelli della politica economica, sociale, ambientale, culturale ed estera.
Il programma è oggetto di dibattito in ciascuna delle due Camere ed è seguito da un voto della Camera dei Rappresentanti.
Il Governo è investito dopo aver ottenuto la fiducia della Camera dei Rappresentanti, espressa mediante il voto della maggioranza assoluta dei suoi membri favorevole al programma governativo.
Il Governo esercita il potere esecutivo. Sotto l’autorità del Capo del Governo, attua il programma di governo, garantisce l’esecuzione delle leggi, dispone dell’amministrazione e sovraintende all’attività delle imprese e degli enti pubblici.
Il Potere Giudiziario
Il Regno del Marocco ha compiuto importanti progressi nella riforma del sistema giudiziario, in particolare attraverso l’affermazione dell’indipendenza del potere giudiziario. Infatti, la Costituzione del 2011 ha sancito tale indipendenza, concretizzata mediante l’adozione delle leggi organiche relative al Consiglio Superiore del Potere Giudiziario (CSPJ) e allo statuto della magistratura. Tale indipendenza è stata ulteriormente rafforzata con l’approvazione della legge che trasferisce le prerogative dell’autorità governativa incaricata della giustizia al Procuratore Generale del Re presso la Corte di Cassazione, nella sua qualità di capo del Ministero pubblico, e con la definizione delle regole di organizzazione della Presidenza del Ministero pubblico